Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 – legge 29 dicembre 2025, n. 198 (Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301)
È stata pubblicata la legge 29 dicembre 2025, n. 198 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
In attesa dell’emanazione delle indicazioni operative da parte delle amministrazioni competenti, di seguito si evidenziano gli aspetti di più immediato interesse per le aziende del settore.
termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico‐ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
L’articolo 1-bis del decreto, inserito – accogliendo le istanze di Federalberghi – in sede di conversione, ha previsto, per i dipendenti delle aziende turistico ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro possa avvenire entro trenta giorni dall’assunzione, in deroga alla regola generale che ne prevede lo svolgimento in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (cfr. nostre circolari n. 254 e n. 272 del 2025).
INAIL – revisione delle aliquote di oscillazione
A partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzata a effettuare la revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Dal bonus sono escluse le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
soggetti accreditati alla formazione
Si prevede che con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, adottato (avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali), entro novanta giorni dalla di entrata in vigore del decreto, vengano individuati al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
tutela assicurativa e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e viceversa.
Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
agevolazioni occupazionali solo attraverso il SIISL
È previsto che, dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze debbano pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro su Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si prevede altresì che, dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro possano essere effettuate (dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati) anche tramite il SIISL. Dalla stessa data, le agenzie per il lavoro pubblicheranno sul SIISL tutte le posizioni che gestiscono e potranno accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
All’attuazione delle suddette disposizioni si provvederà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame con decreto interministeriale.
lavoratori fragili
Viene elevato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di cinquanta dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni – previste dalla normativa vigente – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
