RENTRI OBBLIGHI E TERMINI PER L’ISCRIZIONE

RENTRI – obblighi e termini per l’scrizione

Entro il prossimo 13 febbraio 2026 dovrà essere effettuata l’iscrizione al RENTRI da parte delle imprese obbligate che hanno fino a 10 dipendenti, ultima scadenza prevista dal decreto ministeriale n. 59 del 2023.

Si rammenta che l’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, analogamente all’obbligo di compilazione dei registri di carico e scarico e all’invio annuale del MUD, non sussiste per le imprese ricettive che:

– producono rifiuti definiti “urbani”, e cioè quelli simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (di cui all’allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

– producono rifiuti speciali non pericolosi, quali l’olio vegetale esausto, gli imballaggi, il toner, eccetera. Le imprese ricettive, in quanto non ricomprese tra le attività industriali o artigianali (che sono invece obbligate ad iscriversi al RENTRI anche se producono rifiuti speciali non pericolosi, se hanno più di 10 dipendenti), ma ricomprese invece tra le attività di servizio, sono escluse dall’obbligo se producono rifiuti speciali non pericolosi, anche se hanno più di 10 dipendenti;

– producono fanghi delle fosse settiche e delle reti fognarie (articolo 184, comma 3, lettera g del decreto legislativo n. 152 del 2006), se l’attività di pulizia è appaltata ad un manutentore. La norma infatti specifica che il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è considerato il produttore dei rifiuti (articolo 230, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) e quindi sarà il manutentore a dover adempiere agli obblighi previsti.

Sussiste invece l’obbligo di iscrizione al RENTRI in caso di produzione di rifiuti pericolosi, anche se l’impresa ricettiva non ha più di 10 dipendenti. Se però tali rifiuti sono generati da interventi di manutenzione su impianti, o da piccoli interventi edili, o da attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione o sanificazione, i rifiuti si considerano prodotti presso la sede del soggetto che svolge tali attività (articolo 193, comma 19, del decreto legislativo n. 152 del 2006). Quindi, in caso di appalto, non sarà l’impresa ricettiva a dover adempiere agli obblighi previsti, ma il manutentore.