RECAP ADEMPIMENTI A LEGGE E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DEL TURISMO

Come anticipatovi nelle nostre circolari,  riepiloghiamo di seguito, le modifiche più rilevanti e i nuovi adempimenti,  per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere,  generate dal nuovo testo unico (L.R. 31 dicembre 2024, n. 61) e dal collegato regolamento di attuazione, d.p.g.r. 47/R/2025 (pubblicato sul Burt il 14/08/2025,  entrato in vigore il 29 Agosto 2025).
Dove è stato possibile abbiamo barrato le parti dei testi non più in vigore ed evidenziato l’epigrafe degli articoli e le modifiche più rilevanti rispetto alle norme precedenti.

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Ricordiamo le nuove disposizioni richieste dalla Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 :
All’art.21 Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive alberghiere, al comma 2 lett.d) è consentito alle strutture ricettive alberghiere di mettere a disposizione degli ospiti attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, fornendo la dovuta informazione sull’uso delle attrezzature e garantendo la vigilanza da parte di un addetto.
Al comma 2 lett.e) vi è la possibilità di predisporre locali per attività temporanee di smart working entro il limite del quaranta per cento della superficie utile della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove nel corso dell’anno solare. L’accesso a tali aree e la loro fruizione può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura e che possono avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa. Tale predisposizione non necessita di modifica della destinazione d’uso dei locali suddetti.
All’art.22 Alberghi, al comma 5 vi è la possibilità per gli alberghi 4 o 5 stelle di assumere la denominazione di “grand hotel” .
Al comma 6 è consentito agli alberghi di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo. Ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, l’utilizzo delle unità immobiliari per le attività di cui al presente comma è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d’uso da residenziale a turistico ricettiva.
Al comma 7 è prevista la possibilità per gli alberghi ad 1 e 2 stelle di stipulare convenzioni con università degli studi, enti di ricerca, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituti tecnologici superiori (ITS Academy), aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese con sede legale o stabile organizzazione operativa in Toscana, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a studenti,  ricercatori, familiari dei degenti ricoverati, nonché pazienti e lavoratori, ottenendo possibili agevolazioni da parte dei Comuni e della Regione Toscana. Tali alberghi dovranno destinare almeno il 75% della propria capacità ricettiva ai soggetti in convenzione.
All’art.23 Residenze turistico alberghiere, al comma 2 è previsto anche per le RTA di vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.
All’art.26 sono disciplinati gli Academy hotel, una denominazione riconosciuta  agli alberghi 4 o 5 stelle che organizzano attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, rispettando le disposizioni ed i requisiti di legge in materia di istruzione, formazione e lavoro. L’attività dovrà essere localizzata nelle aree comuni della struttura, sempre che lo svolgimento di tali attività sia compatibile con i servizi offerti dalla struttura stessa e non rechi pregiudizio al livello qualitativo degli stessi.

Elenchiamo le principali modifiche e/o adempimenti richiesti nel regolamento di attuazione d.p.g.r. 47/R/2025
All’art 17 Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, al comma 2 lett. b) viene precisato meglio che  relativamente agli alberghi nei quali non tutte le camere sono dotate di locale bagno privato deve esserci almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione, con minimo di uno per ogni piano, oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione;
Al comma 2 lett. c) “relativamente agli alberghi che iniziano l’attività dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, almeno un locale bagno per ogni piano in cui è situato un locale comune;”.
All’art.20 camere al comma 3, è stata eliminata dal testo la delimitazione da serramenti anche mobili nel calcolo delle superfici delle camere come segue: “ La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all’unità.”.
Viene aggiunto il comma 5 dove è specificato che  “La deroga di cui al comma 4 non decade se l’albergo o la residenza turistico-alberghiera effettua interventi edilizi che riguardano esclusivamente i locali e le aree comuni. Se l’intervento riguarda le camere, la deroga decade per le camere oggetto dell’intervento, salvo che l’intervento sia qualificabile di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non incidente sulla parte strutturale della camera. Resta fermo che un intervento edilizio sulle camere di cui al comma 4 che genera un aumento della capacità ricettiva comporta comunque la decadenza dalla deroga per le camere oggetto dell’intervento”.
All’art. 21 Dipendenze è stata modificata la distanza delle dipendenza dalla casa madre come segue “Le dipendenze sono collocate ad una distanza non superiore a cinquanta  duecento metri dalla casa madre. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.”
All’art.23 si definiscono i requisiti degli academy hotel  come segue “1. L’academy hotel deve possedere: a) i requisiti previsti per gli alberghi classificati a quattro o cinque stelle; b) i requisiti specifici relativi ai percorsi formativi per lo svolgimento dell’attività di alta formazione, ai sensi dell’articolo 26 del Testo unico, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per la formazione regolamentata esercitata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione.”
All’art.24 Classificazione, al comma 2 viene precisato che “ Ai sensi dell’articolo 51 del Testo unico, i condhotel sono classificati con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera”
Il comma 3 viene modificato come segue  “ La dipendenza mantiene deve avere lo stesso livello di classificazione della casa madre se e a tal fine  le camere o unità abitative devono possedere i requisiti previsti alla voce 3 dell’allegato C e alla voce 3 dell’allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse devono essere assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre”.
Vengono eliminati i commi 3 e 4 . “3.Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione 4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre. “
Viene aggiunto il comma 4 come segue “4. Per le dipendenze autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito il mantenimento di una classificazione inferiore a quella della casa madre.”
Modifiche all’Allegato C relativo agli alberghi (dove non è indicato il livello di classificazione significa che il requisito è richiesto a tutti i livelli):
Al punto 1.8.1 sono state eliminate le targhette identificative del personale in tutti i livelli di classificazione
Al punto 1.12.1 il servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti negli alberghi 5* con riconsegna nell’arco della giornata se consegnata entro le ore 9 antimeridiane.
Al punto 1.12.2 il servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti negli alberghi 4* e 5* con riconsegna entro le 24 ore successive se consegnata entro le ore 17.
Al punto 1.14.1 il servizio di parcheggio negli alberghi 5* Posto auto per il 100% delle camere/unità abitative, con servizio di autorimessa assicurato 24 ore su 24 a cura del personale addetto, in garage o parcheggio all’aperto dell’esercizio, o in garage o parcheggio all’aperto esterno (anche in convenzione)
Al punto 1.14.3 per gli alberghi 4* e 5* messa a disposizione di almeno una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui la struttura abbia disponibilità di un garage o parcheggio all’aperto proprio. Il requisito si intende rispettato anche nel caso in cui sia messo a disposizione una diversa tipologia di servizio di ricarica elettrica.
Al punto 2.3 è previsto anche per gli alberghi 3* l’impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere/unità abitative (per gli alberghi 3* l’obbligo sussiste per le strutture avviate dopo l’entrata in vigore del regolamento)
Al punto 2.6.1 è stato eliminato il televisore ad uso comune in tutti i livelli di classificazione
Al punto 2.10 le sale separate (pto 2.12) cambiano denominazione in sale a comune
Al punto 2.11 il vano adibito a guardaroba e/o deposito bagagli (pto 2.13) cambia denominazione in guardaroba e/o deposito bagagli
Al punto 3.4.1 Arredamento di base costituito da letto con relativo comodino con punto luce, una sedia seduta o poltrona per ciascun posto letto, illuminazione a parete o a soffitto, tavolino con punto luce, un armadio uno specchio, un cestino per rifiuti. Il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti
Al punto 3.4.3 per alberghi 5* uno scrittoio o tavolino con punto luce per leggere, che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti
Al punto 3.4.5  per alberghi 3*, 4*, 5* documentazione sull’albergo anche in formato digitale
Al punto 3.4.6  per alberghi 3*, 4*, 5* Documentazione sulla zona e/o sugli eventi, fornita anche con mezzi informatici e con possibilità di stampa in formato digitale
Al punto 3.4.10 per alberghi 3*, 4*, 5* percentuale di camere e unità abitative dotate di frigobar è stata inserita la nota (23)  dove il requisito può essere soddisfatto per le strutture 3 e 4 stelle anche con l’installazione di un distributore automatico (ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)) al piano o nei locali comuni, sempre disponibile alla clientela, e un servizio di deposito in frigorifero comune su richiesta del cliente, ovvero la disponibilità del servizio bar di cui al punto 1.7.2 per 24h
Al punto 3.4.13 Per alberghi 2*, 3*, 4*, 5* Una presa elettrica per ciascun posto letto, lateralmente allo stesso
Al punto 3.5.4 Per alberghi 4* e 5* Materiale pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici), spazzolino e dentifricio usa e getta o servizi alternativi è inserita la nota (26) Materiali disponibili su richiesta del cliente.

Allegato D relativo alle Residenze turistico alberghiere:
La classificazione è stata integrata con un ulteriore livello,  quindi oltre alle RTA 2*, 3*, 4* si è aggiunta RTA 5* con i relativi requisiti (rimandiamo alla lettura dell’allegato)
In variazione alla precedente classificazione segnaliamo (dove non è indicato il livello di classificazione significa che il requisito è richiesto a tutti i livelli):
al punto 1.8.2 per le RTA 3* il cambio biancheria da bagno invece che tutti i giorni si prevede a giorni alterni, salvo diversa scelta del cliente
al punto 1.11.2 per le RTA 4* servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti con riconsegna entro le 24 ore successive se consegnata entro le ore 17
al punto 1.12 servizi di parcheggio, per RTA 3*, 4* è previsto il posto auto per almeno il 50% delle camere/unità abitative, reperibile anche in convenzione (per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 87/R/2012, l’obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o se nella zona adiacente 200ml ci sia una buona disponibilità di posti auto da reperire con convenzione))
al punto 1.13 è stato aggiunto per RTA 4*, 5* l’obbligo di almeno una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui la struttura abbia disponibilità di un garage o parcheggio all’aperto proprio. Il requisito si intende rispettato anche nel caso in cui sia messo a disposizione una diversa tipologia di servizio di ricarica elettrica.
al punto 2.6 è stato eliminato l’obbligo di televisore ad uso comune
al punto 2.6.1 per le RTA 2*, la sala per uso comune deve essere di almeno 30mq di superficie
al punto 2.7 è stato eliminato l’obbligo di telefono ad uso comune
al punto 3.2.2 per RTA 4*, 5* dispositivo per il riscaldamento del cibo (ha sostituito il forno (anche a microonde))
al punto 3.2.6 per RTA 3* prevede il 100% delle unità abitative in cui l’aria condizionata è regolabile dal cliente

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE PER L’OSPITALITA’ COLLETTIVA (case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi alpini, bivacchi fissi)
Ricordiamo le nuove disposizioni richieste dalla Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61:
All’art.34 comma 2 le case per ferie, gli ostelli, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini con custodia possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori per le persone alloggiate.
All’art.37 comma 1 rifugi escursionistici, sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da:  a) soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative;  b) imprese
Di seguito gli adempimenti previsti sul regolamento di attuazione D.P.G.R. 47/R/2025
All’art.38  Le strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune

CASE PER FERIE
L’art.39 Requisiti e servizi minimi delle case per ferie,  al comma 2 lett.c) viene modificato come segue “ c) un wc servizio igienico ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;”
Il comma 4 viene modificato come segue: “4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) ricevimento e portineria almeno quattro dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
f) televisore ad uso comune;
f) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;
g) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.”

OSTELLI
L’art.40 Requisiti e servizi minimi degli ostelli al comma 4 viene modificato come segue “4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) ricevimento e portineria almeno quattro dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24 ;
e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
f) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Il comma 5 viene modificato come segue “5. Gli ostelli devono disporre di un’area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione wi-fi”.

RIFUGI ESCURSIONISTICI
All’art.41 Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici,  il comma 1 viene modificato come segue “1. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un forno a microonde e un frigorifero un dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;
b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) cassetta di pronto soccorso;
e) servizi igienico-sanitari.”
Il comma 2 viene modificato come segue “2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile 24 ore su 24;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera della lingua inglese o di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.”

RIFUGI ALPINI
L’art. 42 Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini,  al comma 1 viene modificato come segue “1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di: a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;…”

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanza, residenze d’epoca)
Ricordiamo le nuove disposizioni richieste dalla Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61:
All’art.41 comma 3 Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, è specificato che l’esercizio di queste attività è consentito solo in immobili ed unità immobiliari aventi destinazione d’uso turistico ricettiva. Per gli esercizi esistenti, il mutamento di destinazione d’uso deve avvenire entro il 01/07/2026 e sarà agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare, anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale. Al comma 4 dello stesso articolo è previsto che l’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.
Agli artt.42 e 43 Gli affittacamere e i bed and breakfast potranno essere esercitati solo in forma imprenditoriale.
All’art.44 Case e appartamenti per vacanze è specificato al comma 1,  che devono essere collocate in un unico edificio o al più in un unico complesso immobiliare, per fornire alloggio ad un unico equipaggio di turisti per singola casa o appartamento.
All’art.45 Residenze d’epoca , al comma 2 è prevista la somministrazione di alimenti e bevande oltre che alle persone alloggiate anche ai loro ospiti. Al comma 3 è stata cassata la possibilità di attribuire la denominazione aggiuntiva di “residenza d’epoca” agli alloggi agrituristici.
All’art.144 comma 2 , affittacamere, e/o Bed and Breakfast che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge 61/2024  (superando il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura) possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016 fino al 30/06/2026 (ex art.41 comma 4).
All’art.144 comma 3, dal 01 Luglio 2026 le strutture ricettive extra-alberghiere come CAV, affittacamere, Bed and breakfast, residenze d’epoca,  esistenti all’entrata in vigore della legge  61/2024 dovranno avere destinazione d’uso turistico ricettiva (ex art.41 comma 3). Ricordiamo che tali strutture mantengono i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione.
All’art. 144 comma 4,  fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
Di seguito gli adempimenti previsti sul regolamento di attuazione D.P.G.R. 47/R/2025

AFFITTACAMERE
L’ art.  44 Requisiti e servizi minimi degli affittacamere,  è stato modificato come segue al comma 2 “2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.”
Il comma 3 è stato modificato come segue,  “Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
L’installazione  di letti aggiunti è consentita esclusivamente nelle camere da letto.”
Il comma 4 è stato modificato come segue,  “Gli appartamenti unità immobiliari utilizzate devono essere dotate di un servizio igienico, completo di wc, con lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi, nel caso di struttura gestita in forma non imprenditoriale ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Testo unico.”
Il comma 5 è stato modificato come segue,  “Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, una sedia o sgabello per persona ospitata, armadio, cestino rifiuti e un tavolo tavolino”
Il comma 6 è stato modificato come segue,  “Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile 24 ore su 24;
e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.”
Il comma 7 è stato modificato come segue,  “Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell’articolo 49 della   legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)   dell’articolo 54 della l.r. 62/2018.”

BED AND BREAKFAST
All’art. 45 Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast,  è stato eliminato il comma 4 “4. Il contrassegno di cui all’articolo 56, comma 5, del Testo unico è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. “

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
L’art.46 Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze,  viene modificato come segue al comma 2 “2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile 24 ore su 24;
e) ricevimento degli ospiti;
f) televisore;
g) frigorifero;
h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.”
Al comma 3 “3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito. All’interno della struttura deve essere esposto il regolamento condominiale per l’utilizzo dei servizi comuni.”

RESIDENZE D’EPOCA
L’art.47 Residenze d’epoca, viene modificato come segue, al comma 2 “2. Nelle residenze d’epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) portineria almeno dodici ore al giorno;
b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
c) sala con televisore a uso comune;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
e) possibilità utilizzo del telefono della struttura;
e) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
f) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.”

RESIDENCE
Ricordiamo le nuove disposizioni richieste dalla Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61:
All’art.46 Residence, al comma 5 è prevista la possibilità di somministrare anche gli alimenti oltre che le bevande agli alloggiati e loro ospiti.
Di seguito gli adempimenti previsti sul regolamento di attuazione D.P.G.R. 47/R/2025
Al Capo VI Residence,  viene previsto l’art.48 “Disposizioni generali” al comma 1 “1. I residence sono realizzati su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.”
L’art.49 Requisiti e servizi minimi dei residence,  viene modificato come segue il comma 2 “2. Il servizio di ricevimento quali la segreteria, le informazioni e portierato portineria è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno otto dodici ore al giorno escluso i festivi.”
Viene inserito l’art. 50 “Classificazione” che specifica al comma 1 “1. I residence devono possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati nell’allegato I.”

ALBERGHI DIFFUSI
Ricordiamo le nuove disposizioni richieste dalla Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61:
Per gli alberghi diffusi è riservato il Capo VI – art.47 che ne disciplina le caratteristiche e viene chiarito che – a dispetto del nome – non fa parte delle strutture ricettive alberghiere: conseguentemente è cassata la previsione per cui può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, alla quale si dovrebbe continuare ad applicare la disciplina prevista per la rispettiva tipologia. Una norma che ha ingenerato confusione, dal momento che dispone dell’eventualità che la struttura ricettiva dell’albergo diffuso “si innesti” su un’altra struttura ricettiva, creando una duplicazione difficile da gestire. È stata riformulata pertanto la norma in modo che non vi sia equivoco sul fatto che l’albergo diffuso è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.
All’art.47 comma 10,  i locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune possono avere sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi.
Al comma 11 i servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune sono forniti all’interno della struttura principale, ubicata dello stabile principale, ubicato alla distanza massima di 200 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
All’art.145 Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso,  al comma 1, gli alberghi diffusi abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare secondo le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2 e all’art.22 commi 2 e 5 della l.r. 86/2016.
Al comma 2, alberghi diffusi esistenti all’entrata in vigore della legge 61/2024 dovranno avere destinazione d’uso turistico-ricettiva dal 01 Luglio 2026 (ex art.47 comma 8). Fino a tale data, gli alloggi gli alloggi utilizzati per l’attività di albergo diffuso, nonché i locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune possono avere, ai fini urbanistici, destinazione d’uso residenziale. Ricordiamo che tali strutture mantengono i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione.
Al comma 3 per le attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso dei relativi alloggi  e dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione
Di seguito gli adempimenti previsti sul regolamento di attuazione D.P.G.R. 47/R/2025
Viene inserito il Capo VII dedicato all’Albergo diffuso e l’art. 51 Requisiti e servizi minimi dell’albergo diffuso che prevede al comma 1  “1. Gli alberghi diffusi devono possedere i requisiti ed i servizi minimi elencati nell’allegato J”

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive (modifiche intervenute nella LR 61/2024)

All’art.3 comma 3 Turismo accessibile,  ricordiamo che per tutte le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari resta vigente l’obbligo di compilazione dello schema,  di cui all’allegato A,  relativo alle informazioni sull’accessibilità fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, efficace dalla data di messa a disposizione, da parte della Giunta regionale,  dell’apposita piattaforma sulla quale tale modulo dovrà essere compilato.
All’art.40 comma 2 nell’ uso occasionale di immobili a fini ricettivi il comune concede il nulla osta,  limitatamente al periodo di utilizzo,  previa presentazione da parte dei soggetti indicati nella prima richiesta dell’anno solare, della complessiva programmazione annuale relativa all’uso occasionale dell’immobile a fini ricettivi.  Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, al rilascio del nulla osta,  si applica la procedura del silenzio assenso.
All’art.48 Esercizio dell’attività di struttura ricettiva al comma 6,  ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, nonché alla classificazione, è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.
Al comma 7, ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.
All’art.49 Periodi di apertura sono definiti  i periodi di apertura delle strutture ricettive che si distinguono in annuali e stagionali, per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a nove mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.
All’art.53 Sospensione dell’attività al comma 3,  decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP ai sensi del comma 1 e l’eventuale periodo di proroga di cui al comma 2, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata all’esercizio dell’attività per un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi per le strutture ricettive con apertura annuale, e almeno ad un mese per quelle con apertura stagionale
All’art.139 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello, è previsto che nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.
All’art.143 Disposizioni transitorie in materia di strutture alberghiere, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all’articolo 34 bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima l.r. 42/2000.

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive (modifiche intervenute nel regolamento d.p.g.r.57/R/2025)

All’art.2 Accessibilità al comma 1,  le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone con disabilità secondo lo schema contenuto nell’allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
Al comma 2,  il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all’accessibilità con lo schema di cui all’allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.
All’art.10 Denominazione,  viene inserito un ulteriore comma 4 che precisa  “L’utilizzo della denominazione “suite” è consentita alle strutture ricettive alberghiere”.
All’art.11 Insegna,  al comma 1, all’esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché eventuali  ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.
Al comma 2 è previsto che “l’insegna o la targa delle dipendenze di una albergo o di una residenza turistica alberghiera, nonché delle unità immobiliare associate all’albergo ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del Testo unico,  deve contenere la denominazione della casa madre, la dicitura “dipendenza”, il livello di classificazione della dipendenza medesima e l’eventuale propria denominazione.”
All’art.15 Accesso di animali,  al comma 1 viene precisato che i proprietari oltre che a custodire i propri animali in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose devono gestirli in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
All’art.61 Disposizioni transitorie, al comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 2 acquistano efficacia per le strutture ricettive e per gli stabilimenti balneari dalla data di messa a disposizione delle stesse, da parte della Giunta regionale, dell’apposita piattaforma telematica sulla quale deve essere compilato lo schema di cui all’allegato A
Al comma 3, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dal medesimo entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore quindi entro il 29 Agosto 2026, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica e di cause non imputabili al titolare e/o gestore.

 

dpgr n.47R del 11 agosto 2025

– regolamento di attuazione della legge sul turismo legge_2024_61_v19