Obbligo della PEC per gli amministratori di società
L’art. 1, comma 860 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto l’obbligo per gli
amministratori di società, di persone e di capitali di dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare al
Registro delle imprese.
Per queste ultime l’obbligo di comunicazione deve essere adempiuto entro il 30 giugno 2025.
Non è consentito l’utilizzo della stessa PEC dell’impresa per l’amministratore: ciascun amministratore
deve disporre di un indirizzo PEC distinto da quello della società.
Resta inteso che, nel caso in cui un soggetto sia amministratore di più società, può dotarsi di una sola
PEC.
Sono esclusi dall’obbligo gli amministratori di:
i consorzi e le società consortili;
società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola);
Società di mutuo soccorso
Si ricorda che, nel caso in cui la comunicazione non venga effettuata nei termini previsti, si applica la
sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.