Mancata esposizione del codice identificativo nazionale – Destinatari delle sanzioni
mancata esposizione del codice identificativo nazionale – destinatari delle sanzioni
Il comma 6 dell’articolo 13 ter del decreto-legge n. 145 del 2023 obbliga il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera ad esporre il codice identificativo nazionale all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati è previsto anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per i soggetti che gestiscono portali telematici.
La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura, per ciascuna struttura per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Gli organi di informazione hanno recentemente riferito di numerosi casi in cui le strutture ricettive sono state sanzionate a seguito della mancata pubblicazione del CIN su un portale telematico.
Al fine di fornire le opportune indicazioni alle strutture ricettive e agli organi di vigilanza, Federalberghi ha chiesto al Ministero del Turismo di chiarire ufficialmente che la struttura ricettiva non è responsabile per il comportamento del portale, sul quale grava l’obbligo di esporre il CIN all’interno degli annunci pubblicati sul portale stesso.
Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito una FAQ (allegata) con la quale chiarisce che:
-
nei casi in cui l’annuncio sia pubblicato direttamente dal titolare o dal locatore, l’eventuale omissione dell’indicazione del CIN è direttamente imputabile al soggetto che ha effettuato la pubblicazione;
-
nei casi in cui l’annuncio sia pubblicato per il tramite di intermediari o gestori di piattaforme telematiche, ferma restando la sanzionabilità di questi ultimi per la mancata indicazione del CIN, il titolare (o il locatore) è sanzionabile solo qualora emerga, all’esito dell’accertamento e previo contraddittorio con l’interessato, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione del CIN al soggetto incaricato della pubblicazione dell’annuncio.
Il Ministero ha altresì precisato che gli intermediari e i gestori delle piattaforme telematiche sono tenuti a garantire l’indicazione del CIN negli annunci pubblicati e ad adottare misure idonee a prevenire la pubblicazione di annunci privi del codice.
