Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas – decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21 (Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2026 n. 42)

Il decreto-legge c.d. “bollette” introduce misure urgenti per ridurre i costi di energia elettrica e gas per famiglie e imprese, rafforzare la competitività industriale e favorire la decarbonizzazione.

Di seguito le principali misure di interesse per le nostre imprese.

riduzione della componente ASOS e rimodulazione degli incentivi (articolo 2)

Per contenere il costo delle bollette elettriche e rendere più sostenibili le politiche di sostegno alle energie rinnovabili, il decreto introduce una misura rivolta ai proprietari di impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 20 kW che ricevono premi fissi dal Conto Energia, con scadenza dal 1° gennaio 2029. Questi soggetti possono scegliere volontariamente di aderire a uno di due nuovi schemi di incentivo, che prevedono una riduzione temporanea della tariffa premio nel periodo compreso tra il secondo semestre del 2026 e il 31 dicembre 2027. Le opzioni sono:

1. una tariffa pari all’85% del valore originario;

2. una tariffa pari al 70% del valore originario.

promozione della contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese (articolo 4)

Per facilitare l’accesso delle imprese, incluse le piccole e medie, a contratti di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, viene potenziata la bacheca elettronica prevista dal decreto legislativo n. 199 del 2021.

L’obiettivo è rendere più semplice la stipula di contratti di lungo periodo, che dovranno avere una durata minima di tre anni. La piattaforma sarà organizzata in modo da permettere alle imprese di aggregarsi in base alla loro localizzazione, ai profili di consumo o al settore merceologico, così da aumentare il potere contrattuale e favorire accordi più stabili. Dal lato dell’offerta, la bacheca promuoverà la vendita a lungo termine dell’energia rinnovabile che non è già coperta da altri meccanismi di incentivazione;

abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese (articolo 9)

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui siano oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno.

Il beneficio non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, né ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini.

La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.

decreto bollette (1)