Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo
A seguito della tragedia di Crans Montana, il Ministro dell’Interno ha inviato una direttiva ai prefetti invitandoli ad intensificare, in via precauzionale, i controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo. L’attività di controllo riguarda in particolare l’attività di intrattenimento ed è finalizzata a tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori.
I prefetti vengono invitati a convocare specifiche riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con la presenza dei Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco e la partecipazione delle associazioni rappresentative dei pubblici esercenti e dei referenti dell’Ispettorato del Lavoro per un’analisi di contesto della situazione a livello provinciale.
Le Commissioni provinciali e comunali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo dovranno programmare verifiche volte a constatare la perdurante, piena corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio. Andrà verificata, in particolare, la conformità dell’attività alle misure di prevenzione incendi, di gestione dell’esodo e dell’emergenza, la congruenza tra l’assetto strutturale dei locali, i materiali e le installazioni presenti, la capienza autorizzata e l’affollamento effettivo, nonché il rispetto delle disposizioni disciplinanti l’uso di fuochi d’artificio e fiamme libere all’interno delle medesime.
Fermo restando le specifiche disposizioni riguardanti le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, soggette alla disciplina degli articoli 68 e 80 del TULPS e al rilascio di specifica autorizzazione previa verifica di agibilità, sarà verificato l’eventuale svolgimento di attività complementari rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti, per appurare se esse assumano carattere prevalente, andando a configurare pertanto attività di pubblico intrattenimento, soggetta a regole più stringenti.
Poiché i controlli potranno interessare anche le strutture ricettive, si ricorda che il settore è regolamentato da una specifica norma tecnica (decreto ministeriale 9 aprile 1994), oltre alle norme generali sulla sicurezza sul lavoro e formazione del personale. Le strutture ricettive con più di 25 posti letto, inoltre, devono ottenere dal Comando dei vigili del fuoco il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Ai sensi dell’ultima versione dell’articolo 1, comma 1122, lettera i, della legge n. 205 del 2017, sono comunque autorizzate a proseguire l’attività anche in assenza di certificato di prevenzione incendi le strutture ricettive con più di 25 posti letto, esistenti alla data del 9 aprile 1994, che:
– siano in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto 16 marzo 2012;
– abbiano presentato alla data del 31 dicembre 2025 al Comando dei vigili del fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.
Tali strutture ricettive, nelle more del completo adeguamento, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026, sono inoltre tenute, ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022, a:
– pianificare ed attuare, secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
– applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012;
– provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
– integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
– assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021.
