APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DEL TURISMO –  Delibera n.1164 del 04/08/2025

La Regione Toscana ha approvato la Delibera n.1164 del 04/08/2025, relativa al  Regolamento di attuazione della Legge regionale del 31 dicembre 2024, n.61 “Testo Unico del turismo” di cui ne alleghiamo copia.

Il Regolamento è stato in parte revisionato sia nel testo regolamentare che nei suoi allegati.

Per una più agevole lettura andiamo ad evidenziare i tratti del testo modificati di maggior rilievo per il nostro settore di riferimento rimandando ad una completa lettura dei testi.

All’art.4 “Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi”  viene previsto un ulteriore comma 4 dove viene precisato che “gli uffici IAT aderiscono alla rete regionale degli IAT, coordinata dalle agenzie regionali, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Testo unico, tramite accreditamento disposto con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, sulla base delle verifiche effettuate da Fondazione Sistema Toscana con riferimento alla realizzazione del collegamento con l’ecosistema digitale regionale per il turismo, di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b) del Testo unico, e dal Comune con riferimento all’attuazione delle disposizioni cui al presente regolamento.”

All’art.7 comma 1  Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi”  viene precisato che gli IAT non possono essere più affidati ad imprenditori come segue  “I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi, cooperative, reti d’impresa, associazioni temporanee d’impresa, fondazioni di partecipazione, purché aventi come oggetto di impresa anche l’esercizio di tali attività.

All’art.10 “Denominazione viene inserito un ulteriore comma 4 che precisa  “L’utilizzo della denominazione “suite” è consentita alle strutture ricettive alberghiere”.

L’art.11 “Insegna” è definito in modo più dettagliato prevedendo al comma 1 “All’esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché eventuali  ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.” 

Al comma 2 è previsto che “l’insegna o la targa delle dipendenze di una albergo o di una residenza turistica alberghiera, nonché delle unità immobiliare associate all’albergo ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del Testo unico,  deve contenere la denominazione della casa madre, la dicitura “dipendenza”, il livello di classificazione della dipendenza medesima e l’eventuale propria denominazione.”

All’art.15 “Accesso di animali” al comma 1 viene precisato che i proprietari oltre che a custodire i propri animali in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose devono gestirli in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.

All’art 17 “Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere” al comma 2 lett. b) viene precisato meglio che  “relativamente agli alberghi nei quali non tutte le camere sono dotate di locale bagno privato deve esserci almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione, con minimo di uno per ogni piano, oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione;”

mentre alla lett. c) “relativamente agli alberghi che iniziano l’attività dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, almeno un locale bagno per ogni piano in cui è situato un locale comune;”.

All’art.19 “camere” al comma 3, è stata eliminata dal testo la delimitazione da serramenti anche mobili nel calcolo delle superfici delle camere come segue: “ La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all’unità.”.

All’art.19 viene aggiunto il comma 5 dove viene specificato che  “La deroga di cui al comma 4 non decade se l’albergo o la residenza turistico-alberghiera effettua interventi edilizi che riguardano esclusivamente i locali e le aree comuni. Se l’intervento riguarda le camere, la deroga decade per le camere oggetto dell’intervento, salvo che l’intervento sia qualificabile di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non incidente sulla parte strutturale della camera. Resta fermo che un intervento edilizio sulle camere di cui al comma 4 che genera un aumento della capacità ricettiva comporta comunque la decadenza dalla deroga per le camere oggetto dell’intervento”.

All’art. 21”Dipendenze” è stata modificata la distanza delle dipendenza dalla casa madre come segue Le dipendenze sono collocate ad una distanza non superiore a cinquanta  duecento metri dalla casa madre. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.”

All’art.23 si definiscono i “Requisiti degli academy hotel”  come segue “1. L’academy hotel deve possedere: a) i requisiti previsti per gli alberghi classificati a quattro o cinque stelle; b) i requisiti specifici relativi ai percorsi formativi per lo svolgimento dell’attività di alta formazione, ai sensi dell’articolo 26 del Testo unico, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per la formazione regolamentata esercitata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione.”

All’art.24 Classificazione” al comma 2 viene precisato che “ Ai sensi dell’articolo 51 del Testo unico, i condhotel sono classificati con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera

Il comma viene modificato come segue  “ La dipendenza mantiene deve avere lo stesso livello di classificazione della casa madre se e a tal fine  le camere o unità abitative devono possedere i requisiti previsti alla voce 3 dell’allegato C e alla voce 3 dell’allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse devono essere assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre”.

Vengono eliminati i commi 3 e 4 . “3.Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione 4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre. “

Viene aggiunto il comma 4 come segue 4. Per le dipendenze autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito il mantenimento di una classificazione inferiore a quella della casa madre.”

Viene inserito l’art. 38 “Disposizioni generali” che prevede “1. Le strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.”

L’art.39 “Requisiti e servizi minimi delle case per ferie” al comma 2 lett.c) viene modificato come segue “ c) un wc servizio igienico ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;”

Il comma 4 viene modificato come segue: “4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

  1. a) pulizia giornaliera dei locali;
  2. b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
  3. c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  4. d)ricevimentoe portineria almeno quattro dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24;
  5. e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
  6. f)televisore ad uso comune;
  7. f) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;
  8. g) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.” 

L’art.40 Requisiti e servizi minimi degli ostelli” al comma 4 viene modificato come segue “4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

  1. a) pulizia giornaliera dei locali;
  2. b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
  3. c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
  4. d)ricevimentoe portineria almeno quattro dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24 ;
  5. e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
  6. f) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.

 

Il comma 5 viene modificato come segue “5. Gli ostelli devono disporre di un’area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione wi-fi”.

All’art.41”Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici” il comma 1 viene modificato come segue “1. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

  1. a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almenoun forno a microonde e un frigoriferoun dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;
  2. b) spazioattrezzatoper il consumo di alimenti e bevande;
  3. c) spazio attrezzato per il pernottamento;
  4. d) cassetta di pronto soccorso;
  5. e) servizi igienico-sanitari.

Il comma 2 viene modificato come segue “2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

  1. a) pulizia giornaliera dei locali;
  2. b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
  3. c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
  4. d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile24 ore su 24;
  5. e)conoscenzadi almeno una lingua straniera della lingua inglese o di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.”

L’art. 42 “Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini” al comma 1 viene modificato come segue “1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di: a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;…”

L’ art.  44 “Requisiti e servizi minimi degli affittacamere” è stato modificato come segue al comma 2 “2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.”

Al comma 3 “3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.

L’installazione  di letti aggiunti è consentita esclusivamente nelle camere da letto.”

Al comma 4 “4. Gli appartamenti unità immobiliari utilizzate devono essere dotate di un servizio igienico, completo di wc, con lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi, nel caso di struttura gestita in forma non imprenditoriale ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Testo unico.”

Al comma 5 “5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, una sedia o sgabello per persona ospitata, armadio, cestino rifiuti e un tavolo tavolino”

Al comma 6 “6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

  1. a) pulizia giornaliera dei locali;
  2. b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  3. c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  4. d) addettosemprereperibile 24 ore su 24;
  5. e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.”

Al comma 7 “7. Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell’articolo 49 della   legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)   dell’articolo 54 della l.r. 62/2018.

All’art. 45 “Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast” è stato eliminato il comma 4 4. Il contrassegno di cui all’articolo 56, comma 5, del Testo unico è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. “

L’art.46 “Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze” viene modificato come segue al comma 2 “2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

  1. a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  2. b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  3. c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  4. d) addettosemprereperibile 24 ore su 24;
  5. e) ricevimento degli ospiti;
  6. f) televisore;
  7. g) frigorifero;
  8. h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.”

Al comma 3 “3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito. All’interno della struttura deve essere esposto il regolamento condominiale per l’utilizzo dei servizi comuni.”

L’art.47 Residenze d’epoca” viene modificato come segue, al comma 2 “2. Nelle residenze d’epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:

  1. a) portineria almeno dodici ore al giorno;
  2. b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
  3. c)sala con televisore a uso comune;
  4. c) conoscenzadi almeno due lingue stranieredella lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
  5. e)possibilità utilizzo del telefono della struttura;
  6. e) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
  7. f) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.”

Al Capo VI “Residence” viene previsto l’art.48 “Disposizioni generali” al comma 1 “1. I residence sono realizzati su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.”

L’art.49 Requisiti e servizi minimi dei residence” viene modificato come segue al comma 2 “2. Il servizio di ricevimento quali la segreteria, le informazioni e portierato portineria è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno otto dodici ore al giorno escluso i festivi.

Viene inserito l’art. 50 “Classificazione” che specifica al comma 1 “1I residence devono possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati nell’allegato I.”

Viene inserito il Capo VII dedicato all’Albergo diffuso e l’art. 52 “Requisiti e servizi minimi dell’albergo diffuso” che prevede al comma 1  “1. Gli alberghi diffusi devono possedere i requisiti ed i servizi minimi elencati nell’allegato J”

All’art.61 sono definite le “Disposizioni transitorie e finali” come segue “1. Le aree di sosta camper e i marina resort in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto, rispettivamente dall’allegato G e dall’ allegato H, entro sei mesi dalla predetta data.

2 . Le disposizioni di cui all’articolo 2 acquistano efficacia per le strutture ricettive e per gli stabilimenti balneari dalla data di messa a disposizione delle stesse, da parte della Giunta regionale, dell’apposita piattaforma telematica sulla quale deve essere compilato lo schema di cui all’allegato A.

3 . Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti si adeguano al presente regolamento entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica e di cause non imputabili al titolare e/o gestore.”

 

ALLEGATO C

 

Al punto 1.8.1 sono state eliminate le targhette identificative del personale in tutti i livelli di classificazione

Al punto 1.12.1 il servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti negli alberghi 5* con riconsegna nell’arco della giornata se consegnata entro le ore 9 antimeridiane.

Al punto 1.12.2 il servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti negli alberghi 4* e 5* con riconsegna entro le 24 ore successive se consegnata entro le ore 17.

Al punto 1.14.1 il servizio di parcheggio negli alberghi 5* Posto auto per il 100% delle camere/unità abitative, con servizio di autorimessa assicurato 24 ore su 24 a cura del personale addetto, in garage o parcheggio all’aperto dell’esercizio, o in garage o parcheggio all’aperto esterno (anche in convenzione)

Al punto 1.14.3 per gli alberghi 4* e 5* messa a disposizione di almeno una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui la struttura abbia disponibilità di un garage o parcheggio all’aperto proprio. Il requisito si intende rispettato anche nel caso in cui sia messo a disposizione una diversa tipologia di servizio di ricarica elettrica.

Al punto 2.3 è previsto anche per gli alberghi 3* l’impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere/unità abitative (per gli alberghi 3* l’obbligo sussiste per le strutture avviate dopo l’entrata in vigore del regolamento)

Al punto 2.6.1 è stato eliminato il televisore ad uso comune in tutti i livelli di classificazione

Al punto 2.10 le sale separate (pto 2.12) cambiano denominazione in sale a comune

Al punto 2.11 il vano adibito a guardaroba e/o deposito bagagli (pto 2.13) cambia denominazione in guardaroba e/o deposito bagagli

Al punto 3.4.1 Arredamento di base costituito da letto con relativo comodino con punto luce, una sedia seduta o poltrona per ciascun posto letto, illuminazione a parete o a soffitto, tavolino con punto luce, un armadio uno specchio, un cestino per rifiuti. Il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti

Al punto 3.4.3 Uno scrittoio o tavolino con punto luce per leggere, che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti

Al punto 3.4.5 Documentazione sull’albergo anche in formato digitale

Al punto 3.4.6 Documentazione sulla zona e/o sugli eventi, fornita anche con mezzi informatici e con possibilità di stampa in formato digitale

Al punto 3.4.10 Percentuale di camere e unità abitative dotate di frigobar è stata inserita la nota (23)  dove il requisito può essere soddisfatto per le strutture 3 e 4 stelle anche con l’installazione di un distributore automatico (ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)) al piano o nei locali comuni, sempre disponibile alla clientela, e un servizio di deposito in frigorifero comune su richiesta del cliente, ovvero la disponibilità del servizio bar di cui al punto 1.7.2 per 24h

Al punto 3.4.13 Per le strutture 2*, 3*, 4*, 5* Una presa elettrica per ciascun posto letto, lateralmente allo stesso

Al punto 3.5.4 Per le strutture 4* e 5* Materiale pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici), spazzolino e dentifricio usa e getta o servizi alternativi è inserita la nota (26) Materiali disponibili su richiesta del cliente.

Alleghiamo la delibera di approvazione e il testo con i relativi allegati del nuovo regolamento di attuazione del testo unico del turismo.

Delibera n.1164 del 04-08-2025- Allegato 1 (1)

Delibera n.1164 del 04-08-2025 (1)